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Statuto sociale FIAB Mantova APS

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Denominazione e Sede

1.1 A norma dell’articolo 36 e seguenti del codice Civile e del D. Lgs. n.117/2017 è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata “FIAB MANTOVA – FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA APS”. La vecchia denominazione Federazione Italia Amici della Bicicletta rimane parte integrante dell’atto costitutivo.
1.2 L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di “FIAB Mantova Amici della Bicicletta APS” (Associazione Promozione Sociale)di seguito indicata con l’acronimo “FIAB MANTOVA”
1.3 L’associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo. Il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria, purché nello stesso Comune.

TITOLO II – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 2 -Principi ispiratori, finalità e inquadramento giuridico

2.1 L’Associazione è aconfessionale, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità senza alcuna discriminazione valoriale.
2.2 L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

3.1 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalit{ civiche, solidaristiche e di utilità sociale per realizzare un ambiente di vita più sano nella città e nel rispetto dell’ambiente naturale
3.2 Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, sono quelle previste dalle lettere e) dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3.3 In particolare l’Associazione si propone di:
promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

  • proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivano la diffusione e l’uso della bicicletta;
  • proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  • promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  • promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando in proprio o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta, studiando,pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
  • promuovere l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto;
  • elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  • organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
  • promuovere la divulgazione, e può editare e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non,oltre che gestire un proprio sito internet, la presenza sui social, la mailing-list, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
  • cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano indifesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

3.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:
a. attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
b. ottenere per i propri Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
c. favorire i propri Soci, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale.

3.5 L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
3.6 L’Associazione aderisce alla federazione Italiana Ambiente Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists Federation (ECF).

TITOLO III ADERENTI

Art. 4 – Ammissione Soci

4.1 Sono aderenti dell’Associazione chiunque ne condivida gli scopi e manifesta l’intenzione di aderire mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera e si impegnano ad osservare lo Statuto e Regolamenti.
4.2 L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
4.4. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio Arbitrale in occasione della prima convocazione utile.
4.5 Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
4.6 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente ed ha facolt{ di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità della Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

5.1 Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
5.2 I Soci in regola con il pagamento della Quota annuale, hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta ad un altro socio, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli Organi come da art. 7 del presente Statuto.
5.3 Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
5.4 I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
5.5 I Soci che desiderano svolgere volontariamente attività specifiche, devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati, adeguandosi ai Regolamenti dell’Associazione.
5.6 La partecipazione alle attività dell’Associazione è personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, svolta esclusivamente per fini di solidarietà ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
5.7 L’Associazione può rimborsare al Socio solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio

6.1 La qualità di Socio si perde per decesso, recesso volontario o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
6.2 L’esclusione del Socio avviene per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato;
6.3 L’esclusione per gravi motivi da valutare e disporre con delibera del Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione scritta all’interessato entro 30 giorni dal provvedimento. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
6.4 Il recesso volontario del Socio o escluso, sarà registrato sul Registro Soci e non avrà diritto al rimborso della quota sociale annua precedentemente versata.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 –Organi della FIAB Mantova-AMICI DELLA BICICLETTA

7.1 Sono organi della FIAB Mantova:
❖ l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
❖ il Presidente;
❖ il Consiglio Direttivo;
❖ il Collegio Arbitrale;

Art. 8 – Funzioni dell’Assemblea Ordinaria

8.1 L’Assemblea è l’organo sovrano della FIABMN, nomina e revoca i componenti degli Organi sociali.
8.2 L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Tutte le convocazioni e comunicazioni all’Assemblea possono essere effettuate sia in forma cartacea che elettronica e devono specificare OdG, luogo e data dell’evento.
8.3 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione non avendo la prima raggiunto il quorum di costituzione stabilito, qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai soci presenti.
8.4 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta lo ritenga necessario per discutere e deliberare su materie importanti che riguardano le attività sociali.
8.5 Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria elegge i componenti del il Consiglio Direttivo e del Collegio Arbitrale. Ogni qual volta necessario,nomina in sostituzione eventuali membri dimissionari degli Organi, i primi esclusi dalle ultime votazioni i quali, restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva. Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea può revocare il Consiglio Direttivo o il Collegio Arbitrale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
8.6 L’Assemblea Ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8.7 L’Assemblea Ordinaria approva e modifica il Regolamento generale inerente ai diversi aspetti del funzionamento dell’Associazione, vincolante per i tesserati, comprendente lo svolgimento dei lavori assembleari e la determinazione delle quote di adesione annue.
8.8 L’Assemblea Ordinaria approva le linee guida in merito agli indirizzi delle attività, le iniziative e gli orientamenti vincolanti per gli aderenti e delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
8.9 L’Associazione Ordinaria nomina, qualora ricorrano le condizioni descritte dall’art. 30 e dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l’Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti
8.10 L’Assemblea Ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto e quanto di sua competenza.

Art. 9 – Funzioni dell’Assemblea Straordinaria

9.1 L’Assemblea Straordinaria, delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.
9.2 L’Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

Art. 10 – Partecipazione e voto in Assemblea

10.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associatiti da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun associato ha un voto ed è esclusa l’espressione del voto per corrispondenza. È ammesso il voto elettronico, nei limiti di quanto disposto dalla legge e dalla prassi, purché l’Associazione adotti sistemi che ne garantiscano l’affidabilità.
10.2 Il Regolamento generale stabilisce le modalità, procedure di partecipazione, votazione e ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.

Art. 11 – Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

11.1 Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera circolare o posta elettronica, nelle modalità previste dal Regolamento generale.

Art.12 – Libri sociali. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei Bilanci e dei rendiconti

12.1 L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
➢ libro degli associati a cura dell’organo di amministrazione;
➢ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
➢ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo;
➢ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Arbitrale, tenuto a cura del medesimo organo;
12.2 Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e raccolto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i Bilanci e rendiconti approvati dall’Assemblea.
12.3 Ciascun socio ha diritto a consultare e prendere visione dei libri sociali facendone richiesta scritta indirizzata al Presidente. Il Presidente, ricevuta la richiesta, incarica il Segretario di provvedere nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre i 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e amministrativo dell’Associazione.
13.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci. Al proprio interno nomina il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario e stabilisce ruoli operativi funzionali di suoi componenti. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
13.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
13.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13.6 Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari, definisce gli orientamenti e le iniziative di FIAB MANTOVA;
13.7 Il Consiglio Direttivo, redige le integrazioni o modifiche al Regolamento generale, ed elabora le linee guida e gli orientamenti vincolanti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo, redige le proposte di modifica dello Statuto preparate per iniziativa propria, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;
13.8 Il Consiglio Direttivo, delibera su quant’altro disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale.
13.9 Il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, ed una relazione annuale sull’attività svolta.

Art.14 – Presidente

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed in caso d’urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
14.2 In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il Vice-presidente ne assume le veci.
14.3 Il Presidente può affidare mansioni tecniche e delegare particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo, oppure a tesserati.

Art.15 -Collegio arbitrale

15.1 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri. Il Presidente del Collegio viene nominato al suo interno. I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e subentrano in caso di dimissioni di un membro effettivo.
15.2 Il Collegio arbitrale si pronuncia su tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB MN e gli aderenti o tra diversi organi dell’Associazione;
15.3 Il Collegio arbitrale si pronuncia circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e del Regolamento generale;
15.4 Il Collegio arbitrale si pronuncia in merito a problemi inerenti al funzionamento degli Organi;
15.5 Il Collegio arbitrale esercita l’azione disciplinare nel caso di gravi violazioni dello Statuto FIAB MANTOVA o atti lesivi nei confronti dello stesso o suoi associati;
15.6 In caso di recesso o decadenza anticipata i membri del Collegio arbitrale vengono sostituiti da coloro che nell’ultima assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti, restando in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art.16- Elettività e gratuità delle cariche sociali

16.1 Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive,a titolo gratuito e senza fini di lucro, salvo rimborsi spese preventivamente concordati.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17-Patrimonio e risorse economiche

17.1 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
17.2 La FIAB MANTOVA trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
◆ quote di adesione e contributi degli aderenti;
◆ sovvenzioni e contributi di privati, singoli o Istituzioni locali, nazionali o esteri;
◆ rimborsi derivanti da convenzioni;
◆ entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell’Art. 3 del presente Statuto;
◆ raccolte fondi occasionali o continuative;
◆ donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
17.3 È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso. L’associazione opera nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 8 punto 3 del D. Lgs n. 117/2017.
17.4 È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale delineate negli scopi statutari.

Art. 18-Esercizio finanziario e bilancio

18.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo corredato dalla relazione di missione o dal bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale ordinaria nei termini prescritti dal comma 4, dell’art. 8 del presente statuto.
18.2 Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono restare depositati in copia presso la sede dell’associazione durante i cinque giorni che precedono l’assemblea e finché siano approvati. Gli associati possono prenderne visione con le modalit{ descritte nell’art. 12 del presente statuto.
18.3 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere formulati secondo le previsioni dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017
18.4 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

Art. 19 Scioglimento della FIAB MANTOVA

19.1 Lo scioglimento della FIAB MANTOVA è deliberato dall’Assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti degli associati.
19.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio /di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento o l’estinzione. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20- Disposizioni finali

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.